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Novità Fondo solidarietà bilaterale Attività Professionale

Novità Fondo solidarietà bilaterale Attività Professionale

Inquadramento normativo del decreto interministeriale, le novità introdotte, la previsione nel 2025 di un norma premiale a determinate condizioni e le modifiche apportate alle tabelle standard.

Inquadramento normativo

Il Decreto Interministeriale del 21/05/2024 ha previsto, da 07/2024, l’estensione della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le Attività Professionali ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento.

Il Messaggio INPS n. 2651/2024 contiene le indicazioni operative anche con riferimento agli aspetti contributivi.


Le novità introdotte da D.l. 21/05/2024:

  • Inclusione, nei lavoratori destinatari delle prestazioni, dei lavoratori assunti con qualsiasi contratto di apprendistato, i lavoratori a domicilio ed esclusione dei dirigenti.
  • I datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, non sono più soggetti alla disciplina del FIS e al pagamento dei relativi contributi da 07/2024.
  • Le nuove aliquote del contributo ordinario calcolate sull’imponibile previdenziale, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, sono:
    • 0,50% per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupano mediamente fino a 5 dipendenti
    • 0,80% per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupano mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti
    • 1% per i datori di lavoro che nel semestre abbiano occupano mediamente più di 15 dipendenti
  • In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale è previsto un contributo addizionale del 4% a carico del datore di lavoro, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
  • La durata massima per le causali ordinarie viene ridotta a 26 settimane in un biennio mobile (in precedenza erano previste 52 settimane).

Norma premiale, prevista dal 01/01/2025, per i datori di lavoro che:

  • Nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di integrazione salariale hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti.
  • Per 24 mesi dalla fine della fruizione dell’integrazione salariale, non hanno presentato altra domanda di integrazione salariale.

La norma premiale prevede una riduzione del contributo ordinario al 40%.

Ai datori di lavoro con meno di 3 dipendenti, l’INPS, da 07/2024, rimuove il codice autorizzazione 0J e inserisce il nuovo codice autorizzazione 0S. Le aziende che operano con più posizioni INPS devono comunicarlo all’Ente che attribuisce il codice autorizzazione 6G (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) o 2C (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).

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